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Campagnano di Roma
Lo Statuto del XIII secolo

 

 

Lo Statuto di Campagnano del XIII secolo è conservato presso l'Archivio Orsini su un rotolo di carta pergamena di cm 146 x 56. Occorre rammentare che esiste un secondo Statuto di Campagnano del XVI secolo esteso in quel tempo ad altri comuni quali Bracciano, Cerveteri, Anguillara, Trevignano di cui non si hanno notizie certe. Il Tomassetti ne segnala la presenza presso l'Archivio Comunale di Campagnano e lo descrive (...). Dagli inizi degli anni '80 se ne perde traccia. Esso, pur ricalcando in generale le norme dello Statuto del XIII secolo, ne aggiunge alcune nuove ed altre inasprisce, soprattutto quelle riferite alla comunità ebraica presente in quel tempo a Campagnano.

Una di queste riguardava "l'esclusione delle femmine dalla successione".

Lo Statuto del XIII secolo costituisce un vero e proprio patto tra popolo e signore che prevede obblighi per entrambi le parti. Gli statuti di Nonantola, di Vicovaro e di Campagnano, sancisce una multa nella quale incorre nel caso violi i patti. Nel Cinquecento si tende sempre più all'assolutismo baronale in cui i diritti del popolo vengono sempre più spogliati. E' il barone che detta le norme legislative o promulga con decreto statuti in vigore in altre città.

Lo Statuto di Campagnano ha una sua fisionomia ed originalità. Fu redatto in base ai patti, riformato, corretto e accettato dal Cardinale Annibaldi e dal popolo di Campagnano. E' piuttosto ordinato e tratta prima in modo diffuso dei reati. Insieme alle disposizioni penali ve ne sono altre di polizia e polizia rurale. Poi vi sono norme che disciplinano gli aspetti della vita civile e infine norme a carattere eterogeneo dettate in un libri detto "extraordinariorum".

Per quanto concerne l'origine di Campagnano sappiamo che avvenne in seguito al degrado della domusculta Capracorum. L'ipotesi più probabile è che si fosse elevato a comunità di uomini liberi alla stessa maniera di altri casta delle provincie della Chiesa. Nei Patti redatti con gli Annibaldi non vi è alcuna traccia che il castello fosse prima del 1270 sottoposto a giurisdizione di altri baroni.

Se ne deduce che il popolo di Campagnano non fosse legato ad alcun vincolo di vassallaggio o che fosse pressappoco inesistente. Infatti i diritti vengono trasmessi negli Annibaldi dal sindaco eletto dalla Comunità.

Il 18 settembre del 1270, "tutto il popolo del castello Campagnano al suono delle campane e alla voce dei banditori, si radunò in piazza. Ivi, innanzi al notaio e ai testimoni, costituì Angelo di Pancrazio suo Sindaco e procuratore per ratificare le convenzioni che già erano intervenute tra il Comune e Riccardo Annibaldi, nipote di Riccardo Annibaldi, cardinale, diacono di S. Angelo. Inoltre al Sindaco, Angelo di Pancrazio, vennero concessi pieni poteri di modificare d'accordo col cardinale queste Convenzioni".

Dallo Statuto di Campagnano risulta esistessero nel castello feroci fazioni. Si prevede in esso non solo la rissa tra terrazzani, ma anche la zuffa. Era fissata una fortissima multa contro chi l'incominciava; in dettaglio venivano specificati i casi: se qualcuno lanciasse sassi durante la lotta, sia dalla strada, dalla sommità di una casa e così via la curia, per sedare questi disordini, si riservava il diritto di "far piovere dall'altro una grandinata di sassi; rimedio violento contro l'entità violenta del male". Nella zuffa da ambedue le parti si radunavano più persone e si combatteva muniti di scudi, elmi ed altre armi: insomma, una vera e propria battaglia.

Gli abitanti di Campagnano giurarono vassallaggio agli Annibaldi e a questi sacrificarono la loro indipendenza sperando di averne in cambio protezione e pace. Il Sindaco Angelo Pancrazio si recò a Viterbo il 12 di ottobre del 1270 dove furono approvati i patti.

Il regime degli Annibaldi fu mite. Ai capricci del signore fu lasciato poco margine dai patti stipulati anche se il primo di questi, abbastanza gravoso, stabiliva che "ogni diritto della Comunità e dei privati si trasferiva al signore". I diritti del comune gli sono trasmessi integralmente, pertanto oltre alla proprietà del lago Paparanus, (Stracciacappe), di una parte del lago di Baccano, della piazza del Comune e di quella degli uomini, il signore viene ad avere la giurisdizione civile e criminale. In forza di ciò "il signore emana le leggi, ha il diritto di bando, amministra la giustizia ed esercita il suo potere per mezzo di ufficiali da lui delegati (curia)".

Nello Statuto si accenna ad una distinzione tra curia e comunità e più spiccatamente tra il patrimonio del signore e quello della Comunità che aveva un proprio camerario come aveva spese e entrate proprie. Il popolo pagava una tassa in favore della Comunità; al signore lo Statuto contempla "l'espresso divieto d'imporla per propria utilità". Alla Comunità vanno i due terzi dei beni immobili che alcuno abbia venduto ad un forestiero e ad un potente; soltanto un terzo appartiene al signore. Quanto alle spese nello Statuto si accenna a quella necessaria per riattare l'abbeveratoio.

Il Sindaco che veniva ancora eletto dalla Comunità, aveva una carica rappresentativa: espone le richieste della Comunità e "se il signore le accoglie è come una grazia che questi concede".

Gli abitanti di Campagnano si obbligarono a pagare "il quarto del mosto che si raccoglieva dalla vigne, la metà del raccolto dei terreni coltivati a canapa, lino, cipolle e cavoli, e l'ottavo di quello di tutti gli altri".

Sono considerati anche come beni feudali "i molini, dai quali il signore percepisce l'ottava parte, e dai forni la metà".

Oltre ciò il Sindaco concede che la curia possa "prendere pomi e noci dalle terre dei privati, ma con discrezione ... soltanto per mangiarne e non per conservarli".

A diritti del signore si contrappongono quelli degli abitanti: ad essi viene "garantito il dominio utile del quale possono essere espropriati solo nel caso che vi si debbano costruire fortificazioni e dietro il pagamento del prezzo da fissarsi ad arbitrio".

In tutto lo Statuto non vi è un'espressione che possa in qualche modo alludere a persone cui non fosse riconosciuta la piena personalità. Anzi, vi si trova che ai servi erano sottentrati i domestici o inservienti nel senso moderno. A tutti è garantita la libertà di movimento: ognuno con i suoi beni può andarsene ovunque.

Ognuno può contrarre matrimonio dove più gli piace, mentre in altri luoghi venivano imposte molteplici tasse, e lontani non erano i ricordi dei più gravi "diritti feudali".

Non viene negato a nessuno il diritto vendere vino e frumento, tranne in caso di guerre e quando il signore credesse impedirlo per il bene del paese. Onde evitare eccessivo zelo da parte del signore, si aggiungeva che non poteva percepire nulla su quanto si vendeva.

Fermo restando il patto di fedeltà: "chi manca di fedeltà ed è reo di tradimento, viene punito ad arbitrio del signore". Altro obbligo dei campagnanesi verso il signore, era quello di "prestare il servizio militare per un giorno a proprie spese".

Al signore non era consentito, secondo i Patti, i imporre donativi o di raccogliere collette, esempio che di rado si trova nelle signorie feudali.

Un particolare obbligo imposto ai campagnanesi era quello di "fare i letti, quando venisse a Campagnano il signore e non solo per lui, ma anche per i suoi nipoti del ramo paterno".

La situazione de campagnanesi rispetto ad altri feudi era complessivamente migliore.

Rispetto alla violenza lo Statuto la contempla solo come sussidiaria della forza sociale: vale a dire che nessuno può fare rappresaglie senza il comando della Curia. In via eccezionale è consentito ad un campagnanese di "rifarsi" verso un forestiero nel giorno stesso in cui ha sofferto da questi il danno.

Un atto è considerato crimine se è malizioso e fraudolento. "Se si trova un capo di bestiame grosso a far danno, il padrone, oltre a risarcire il danno, deve pagare sei provisini se, la bestia è domata, altrimenti quattro". La giustizia contempIa anche i reati commessi da minori: sotto i dodici anni il fanciullo è punibile "per guasti commessi" solo dietro querela ed ad una pena minima; se ne ha più di dodici, risponde come un adulto.

Sotto i quattordici anni non sono punibili se si sono feriti picchiandosi o giocando alla guerra, a meno che la curia non lo avesse in precedenza proibito tramite bando.

Vi è un caso di "imputabilità" nello Statuto e cioè per i reati perpetrati dal capo di famigha verso i propri familiari. "Se il padrone di casa ha commesso contro i propri familiari atti colpiti da sanzione penale, la curia non procede se trattasi "solo di parole ingiuriose, di percosse o di altre ingiurie e se in questi si è serbata la debita moderazione".

Per quanto concerne le pene "lo Statuto è un vero e proprio tariffario": quasi tutti i reati possono espiarsi pagando con danaro. La somma pagata, salvo due casi in cui "la metà andava alla parte lesa quale risarcimento", è avocata all'autorità.

Se il reo è insolvente è la curia che decide la punizione e se "bandirlo, mutilarlo a secondo la gravità del reato".

Nello Statuto di Campagnano non "erano espiabili col danaro l'omicidio, la ruberia fatta in strada, il tradimento del signore e del castello, l'incendio volontario". In questi casi la pena viene afflitta ad arbitrio del signore. Gli altri sono espiabili pagando danaro. "Chi bestemmia Dio o la Vergine paga dieci soldi o cinque se bestemmia i santi; un soldo per chi lavora di domenica".

Molto forti invece sono le multe sancite per i reati contro l'ordine delle famiglie: "chi commette adulterio senza il consenso della donna deve pagare alla curia 100 soldi e la stessa cifra deve pagare colui che corrompe una vergine; se questa è da marito allora il signore può obbligarlo a sposarla o a dotarla fino a cento soldi, più quaranta alla curia". Si incorre nella pena anche se la seduzione non ha comportato violenza in quanto la stessa seduzione è intesa quale "violenza". Chi ingiuria una donna paga 20 soldi. Tantissimi sono i reati contro la proprietà e le persone. Si distingue "se il colpo fu inferto con una o altra arma"; "se vi fu spargimento di sangue"; se il colpo abbia "magagnato" il percosso, se gli abbia accecato un occhio, tagliato una mano o un piede. La pena in tal caso è di dieci libbre di provisini. In seguito si prevede "se qualcuno scagliò dal di dentro o fuori il castello, se ferì con la spada o col bastone, se si prese a capelli, se diede calcio o graffiò il volto".

Sanzioni riguardano anche le parole ingiuriose:

le più in voga tanto da essere riportate erano "revalioso, recredente e putta".

Rispetto alla proprietà i casi che prevede lo Statuto di Campagnano interessano il "furto di grano da pozzi altrui, il furto in chiesa o altro luogo pio, il frumento dell'aja, la paglia dal paghaio". Dieci soldi di pena sono previsti per chi abbia "tolto cose ad una casa di Baccano; 20 soldi per chi rubi reti o pesci del lago di Baccano: quaranta se di notte".

Interessante è la disciplina rurale dalla quale si deduce un grande attivismo degli abitanti visto che "si proibiva che si coltivasse la selva o i prati e i pantani che fossero tali da 20 anni". Tutelata è la proprietà. Sono previste multe per chi "rimuova i termini di confine o che penetri o arrechi danno ad un vigneto dall'inizio dei lavori fino alla vendemrnia conclusa".

Chi trova nel suo fondo "maiali, capre o pecore, ha facoltà di uccidere un capo, prendersene la metà e l'altra darla alla curia".

E' inoltre proibito il gioco dei dadi.

Si dispone che ogni mese si bandisca di "spazzare le vie" e s'infligge una multa a chi non vi ottempera: multe vengono comminate a chi getti "immondezze" per le strade o nelle fosse del castello e del monte.

Si vieta alle meretrici di tener casa nel castello e si minaccia l'espulsione contro colei che venga ad abitarvi e faccia nascere scandalo. Si fissa il salario della fornaia e del mugnaio che presso di se deve avere "una misura giusta". Si stabilisce che se la Comunità o un privato avvii un forno, finché non si sia rifatto delle spese sostenute, nulla debba al signore.

Chi si trasferisce stabilmente nel castello di Campagnano "deve sottoporsi ai gravami propri degli abitanti ma è ammesso anche a goderne i diritti". Chi vi dimora solo temporaneamente è considerato "come forestiero" ed è trattato molto differentemente dagli altri anche se gli si accorda una qualche protezione: si "minacciano pene contro chi gli tolga la vita ed anche contro chi lo ferisca e lo ingiurii entro certi limiti del territorio (sic!).


 Foto e testi tratti da:
"Campagnano e le Bancarelle"
Elaborazione Web: LC Net Ritorna