Originale e prezioso documento rimastoci è lo Statuto esteso a questo Comune l'anno 1544 da Francesca Sforza degli Orsini tutrice e generale amministratrice degli eredi del fu Don Girolamo Orsini... Quello di Campagnano porta la data del 1535... I feudatari esercitavano sui feudi loro dipendenti una giurisdizione assoluta. I vassalli dovevano riconoscerli come centro d'un potere politico e legislativo, come principi ai quali erano dovuti obbedienza, rispetto e tributi. Questi potenti baroni, costituivano tanti piccoli regni con milizie e leggi proprie.
Lo Statuto era fatto osservare da un magistrato col titolo di Vicario. Rappresentava il Barone dal quale era nominato ed in nome del quale amministrava la giustizia. Il suo ufficio durava sei mesi, ma poteva essere prorogato ad un anno, scaduto il quale, cadeva di diritto "acciò l'amicizia et famigliarità delle persone particolari, non genere vilipendio della giustizia".
Nel prendere possesso, il vicario, dava cauzione e giurava nella chiesa di S. Lorenzo, alla presenza dei Massari "di osservare tutte le singole cose che si contengono nello Statuto et di esercitare fedelmente il detto ufficio per il prefato Ill. Signore, quanto per la detta Comunità et uomini particolari".
| Egli aveva una corte ed era pagato dalla Curia baronale con due ducati l'anno "a ragione di baiocchi 72 per ciascuno ducato". Non poteva aver relazioni d'interessi coi vassalli ed era tenuto a curare l'ordine pubblico e di difendere le ragioni dei luoghi pii, dei pupilli e delle vedove. Richiesto dalle parti o da una soltanto, era in obbligo di prestarsi a comporre amichevolmente le questioni che insorgevano fra i dipendenti, come per cause oneste e per legittimi impedimenti, doveva sentire le parti o i testimoni in casa od in chiesa, e quivi emanare i decreti e le sentenze. | ![]() Sigillo della Comunità di Formello |
Ogni sei mesi si dovevano eleggere quattro Massari. Questi avevano il potere esecutivo del Comune, e possiamo paragonarli, per le attribuzioni, ai nostri assessori municipali. Erano eletti dal feudatario sopra una lista di candidati, presentata quindici giorni prima della scadenza, dai Massari da surrogare. Nell'assumere la carica prestavano giuramento davanti al Vicario di esercitare fedelmente e legalmente il loro ufficio. Questi nominavano quattro Sindaci a rivedere i conti dei Massari precedenti e del Camerlengo o Esattore, la cui gestione finiva con essi. Nominavano pure due Santesi che avevano la cura delle chiese; due Viali incaricati di custodire e mantenere in buono stato le strade, come di stabilire e rettificare i confini; due Ponitori, incaricati alla sorveglianza sui generi commestibili sia per la qualità che per la quantità venduta; due Periti per la stima dei danni fatti dal bestiame; i Vallati, specie di guardie campestri che avevano l'incarico di "guardare le vigne, li canneti et le poma, di qualunque generazione et sorta, et ciascuno di essi debbia stare la notte et il dì nella sua vallata" e che "nel portare le solite e consuete cerigne alla corte" dovevano usare discrezione ed equità, affinché i proprietari fossero colpiti in proporzione delle frutta che avevano.
I Massari erano assistiti da un notaio o
cancelliere, corrispondente alla carica di Segretario.
Durante il semestre ch'erano in carica, i Massari non dovevano
corrispondere alcuna contribuzione, e la loro persona era quasi
inviolabile. Senza intesa del Consiglio Generale e dei quaranta,
potevano trattare gli affari della comunità fino alla somma di
trenta ducati d'oro. Convocato il Consiglio, punivano colla multa
di venti soldi chi non v'interveniva senza giustificato motivo.
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Ordinamento Amministrativo Era amministrato da un consiglio generale, ed un consiglio detto dei quaranta. Facevano parte del primo i capi di famiglia che avevano giurato "vassallaggio" a S.E. Il consiglio dei quaranta era formato dai maggiorenti del Paese.
In un manoscritto del 1600 che s'intitola: Le Memorie di Forme/lo, dovute al notaro Francesco Del Signore, si legge: "Era solito in detta terra farsi il consiglio generale, ove interveniva un uomo per fuoco, et percio partoriva spesso confusione et non si veniva a risoluzione alcuna. Fu pensato supplicare il Sig. duca Virgilio Orsini che a ciò provvedesse con ridurre al numero di ventiquattro persone, il che alli 10 Febbraio 1591 si ottenne per supplica".
I consigli non si occupavano che dei diritti della Comunità e del bene di S. E. Era come un'amministrazione di famiglia, che funzionava senza imposizione di tasse, coi soli proventi del macello, del forno e dei terreni. A spese del Comune erano mantenuti un barbiere che doveva radere a preferenza i pubblici ufficiali ed un medico. Il maestro di scuola era pagato in comune, coi genitori dei fanciulli. L'istruzione delle giovinette era trascurata e solo con l'anno 1721 si cominciò a nominare due maestre pie.
Al semplice sistema di amministrazione ne
successe un'altro che meglio garantiva il pubblico interesse.
Agostino Chigi nell'anno 1683 dispose che si avesse un libro
delle entrate e delle spese, che si formasse un inventario e che
fossero moderate le spese e limitate le trasferte.
Sebbene, come abbiamo veduto, i membri del consiglio fossero
ridotti al numero di ventiquattro, non mancano tuttavia i
consigli generali, che risultano tenuti come referendum, per
cose di grave momento, fino al 1767.
Il consiglio era rinnovato ogni anno per un
quarto, in modo che la rinnovazione si compiva per tutto il
numero di ventiquattro in sei anni. In seguito fu abbandonato
questo sistema e l'elezione dei Consiglieri era fatta da S. E. su
proposta del consiglio, i cui componenti, duravano a vita,
cosicché solo nei casi di morte o di dimissioni si faceva luogo
alle surrogazioni.
Ai Massari succedettero i Priori, pure in numero di quattro.
Erano scelti in seno al consiglio e nominati da S. E. Duravano in
carica sei mesi e non avevano voto deliberativo.
L'elemento ecclesiastico faceva parte del
consiglio di diritto. Ci è risultato che fino a quattro preti vi
hanno seduto. Negli ultimi tempi poteva far parte della civica
rappresentanza un solo deputato ecclesiastico.
Questa, sotto il governo napoleonico, subisce una radicale
modificazione. Nel 1809 è creato il Mair o Sindaco con un
consiglio di nove cittadini ed un aggiunto. Lo stato era diviso
in circondarii e questi in cantoni. Il nostro Comune faceva parte
del cantone di Morlupo e questo del circondario di Viterbo. Mair
fu nominato il cittadino Tommaso Vecchiarelli. Sono dovute al
governo francese alcune lodevoli riforme, come l'ordinamento dato
allo stato civile da cui ha preso le norme l'attuale e l'obbligo
di seppellire i morti fuori delle chiese, nei cimiteri, lontani
dall'abitato.
Avvenuta nel 1814 la restaurazione del governo papale, con l'antico ordine di cose, si fece rivivere la rappresentanza del Comune. Però l'ingerenza di S. E. era finita. Le libere idee venute d'oltre Alpi avevano spazzato un residuo di feudalismo che i tempi cambiati e rigenerati dalla rivoluzione, più non avrebbe tollerato.
Ai priori successe la magistratura (1818) composta di due Anziani ed un Gonfaloniere: durava in carica due anni. Il primo Gonfaloniere fu La Ragione Nicola. Verso l'anno 1828 al Gonfaloniere successe il Priore quale titolo rimase al primo magistrato del Comune fino all'anno 1870.
Con moto proprio 21 Dicembre 1827 del papa Leone XII, contenente una serie di disposizioni amministrative e giudiziarie, al titolo V, si trovano regolate le norme dei consigli comunali che la prima volta erano formati dal cardinale Prefetto della S. Consulta, ed in seguito ogni vacanza era colmata colle nomine che faceva lo stesso consiglio, sopra una terna proposta dalla magistratura ed approvata dal suddetto cardinale. I Consiglieri erano scelti metà fra il ceto dei Patrizi dei nobili o delle principali famiglie per censo, e l'altra metà fra i rimanenti cittadini esclusi i braccianti, i giornalieri e quelli che esercitavano arti vili o sordide. Il Priore godeva il privilegio di essere esonerato dalle tasse comunali, conformemente al privilegio dei dodici figli. I Consiglieri duravano a vita ed il Priore un triennio, e non poteva essere riconfermato.
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Ordinamento Politico. Sotto il rapporto politico, duplice era la dipendenza del Comune: una diretta verso il feudatario; l'altra indiretta verso il governo papale. Il primo esercitava un completo potere sotto ogni rapporto, il secondo si limitava ad imporre i dazi camerali, la tassa del taglione e ad esigere il prezzo del sale, che era dato al Comune e da questo distribuito ai cittadini.
Il consiglio aveva una larga autonomia. Nel 1566 stabiliva che fosse gravato d'una multa di cinque scudi colui che dava ricette ai forestieri e nel 1572 che fossero puniti quelli che avessero lavorato le terre dei gentiluomini romani, che pare non volessero contribuire nel pagamento delle imposte dovute al governo, secondo un riparto fatto dal Comune per tutti i possidenti di Formello.
Sua Eccellenza poteva dichiarare esclusi dal
Consiglio tutta una famiglia, come avvenne per quella Cenni l'anno
1675 caduta in sua disgrazia. Concedeva la facoltà di portare le
armi ed imponeva certi dati contributi. Un dazio di scudi 512 fu
pagato in ragione di tre giuli per fuoco ed il residuo in ragione
della proprietà fondiaria.
Qualche volta si occupava direttamente del bene dei sussidi, come
risulta dalla seguente lettera, dalla quale si scorge un tono di
comando ed insieme di ostentata protezione, che ai tempi che
corrono eleverebbe un coro unanime di proteste; a quei tempi era
invece famigliare, gradito:
"...Essendo mente nostra che li nostri vassalli et altre persone che pigliano il pane nel nostro stato, non sieno defreudate nella quantità del peso e qualità di esso, et avendo inteso di fuora che molte volte sopra di ciò ci sia stato mancamento, comandiamo che quando il fornaio di codesto luogo non farà il pane di peso giusto e qualità buona, ce ne diate subito conto, acciocchè possiamo provvedere all'indennità di detti nostri vassalli. Questa lettera la leggerete in consiglio et ne riterrete copia affissa nella sala del consiglio et Dio vi guardi... Per farvi piacere.... Orsini".
L'ingerenza diretta del governo, comincia ad apparire l'anno 1715 nel quale fu qui inviato monsig. Louis colla missione di verificare lo stato finanziario ed amministrativo del Comune. In seguito la tutela o padronanza di 5. E. procede unita a quella del buon Governo, specie di Prefettura Pontificia, fino a morire del tutto dopo l'invasione francese.
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Ordinamento Giuridico.
Come si è veduto, parlando dello Statuto, nei primi tempi la
giustizia era in questo Comune amministrata da un magistrato col
titolo di Vicario. Verso la metà del sec. XVII al Vicario
succede il Governatore nominato da 5. E. che poteva traslocarlo
da un punto all'altro del suo stato.
Esso giudicava delle cause di poca importanza; i processi d'una
certa gravità li rimetteva all'Illustrissimo Sig. che giudicava
secondo il suo arbitrio.
Il Governatore dipendeva dall'auditore Generale
che risiedeva a Bracciano, da dove mandava alle comunità
dipendenti i bandi e le ordinanze, nelle quali si comminavano ai
vassalli pene pecuniarie e tratti di corda. La prigione e la
corda erano anche a disposizione del Governatore. Nel consiglio
del 17 Settembre 1656 fu deciso che i Priori facessero rifare una
trave, la girella ed un canape, necessari alla tortura che veniva
inflitta ai poveri rei o supposti tali.
E' tradizione che i tratti di corda fossero dati pubblicamente in
piazza, e che fino al principio del secolo attuale esistesse un
sinistro ferro, fisso sul palazzo comunale.
Dall'anno 1816 all'anno 1825 un vice Governatore dipendente dal Governatore di Campagnano, amministrava la giustizia, giudicando le cause di limitata importanza. In questo magistrato più non vi riscontriamo i caratteri d'un dipendente di 5. E., ma bensì quelli d'un giudice popolare, creato dai poteri del Governo, e che attinge i suoi criteri giuridici da un diritto che non è lo statuto paesano, ma il codice ponteficio raccolto in circolari e in motu proprio.
Con eguali competenze si ebbe il Potestà dall'anno 1826 al 1831 e l'Uditor legale dall'anno 1832 al 1870 nel quale per costanza di Re e per volere di popolo, la provincia di Roma venne riunita alla Nazione Italiana.
La parte regolamentare e criminale del nostro Statuto sancisce delle penalità contro chi lavora la festa, contro i giuocatori di dati o carte false.
Odiose ed inique disposizioni erano portate dallo Statuto contro gli ebrei che dovevano portare sempre un segno di panno rosso nel petto e nella berretta, da non potersi nascondere colla cappa; nei giorni di giovedì, venerdì e sabato fino a mezzogiorno innanzi Pasqua di Resurrezione, dovevano rimanere chiusi in casa, a pena di castigo. I figli d'Israele non potevano avere ufficio o dignità ed erano parificati ai Ibrestieri; non potevano cedere o vendere pane e carne ai cristiani. La donna ebrea non poteva offrire il latte ad un bambino cristiano, come un bambino ebreo non poteva suggere il latte da una donna cristiana.
Pene erano sancite contro chi non spazzava, il primo sabato d'ogni mese dinanzi la sua abitazione e contro quelli che scavalcavano le mura del castello Ad arbitrio del Duca era punito chi uccideva, chi rubava in chiesa o commetteva grosse rapine. Il bestemmiatore era tenuto di frustarsi durante una messa e di gridare, in fine, tre volte: misericordia. Qualora non avesse soddisfatto a queste due condizioni era punito ad arbitrio di S. E., sempre però che non pagasse una somma di denaro!
La donna adultera era condannata ad un'ammenda di 25 ducati e quando non poteva soddisfarla doveva subire la sferza "pubblicamente per tutto Formello".